Art. 6. Coproduzioni 1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita' e con i requisiti di cui al presente articolo. 2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni. 3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non puo' essere inferiore al 20% del costo del film. 4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocita' in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge. 5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. 6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. 7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, e' corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalita' italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario. 8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.