Art. 6. 
                            Coproduzioni 
  1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente
decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi  ed  i
cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in  base
a speciali accordi internazionali di reciprocita' e con  i  requisiti
di cui al presente articolo. 
  2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione  europea
non si applica quanto disposto dal  comma  3.  Sono  fatte  salve  le
previsioni contenute nelle singole convenzioni. 
  3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese  di  Paesi
non appartenenti all'Unione europea non puo' essere inferiore al  20%
del costo del film. 
  4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocita' in materia
di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla  quota
di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge. 
  5. In presenza di accordo internazionale di  coproduzione  conforme
alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse  deroghe,
con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui  all'articolo
8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. 
  6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione  tra
imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto  del
Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8,  per  singole
iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. 
  7. Il saldo  della  quota  minoritaria,  con  eccezione  di  quanto
previsto dalle  singole  convenzioni,  e'  corrisposto  entro  trenta
giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti  per
la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed  in  ogni  caso
entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del  film  in  uno
dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte
del coproduttore  minoritario  fa  decadere  la  coproduzione,  senza
pregiudicare il riconoscimento della nazionalita' italiana del  film,
richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario. 
  8. Il Direttore  generale  competente  provvede  al  riconoscimento
della coproduzione del film, su istanza  dell'impresa  di  produzione
italiana, presentata almeno trenta  giorni  prima  dell'inizio  della
lavorazione del film.