Art. 8.
                  Commissione per la cinematografia
  1.   Presso  il  Ministero  e'  istituita  la  Commissione  per  la
cinematografia,  di seguito denominata: "Commissione". La Commissione
e' composta dalle seguenti sottocommissioni:
    a)  la  sottocommissione  per  il  riconoscimento  dell'interesse
culturale,  che  provvede,  con  apposite  sezioni, al riconoscimento
dell'interesse  culturale,  in  fase  progettuale, dei lungometraggi,
delle  opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione
della  quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione
alla    comprovata    valenza   artistica   degli   autori,   nonche'
all'ammissione  al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del
presente  decreto,  ed  alla  valutazione  delle sceneggiature di cui
all'articolo 13, comma 8;
    b)  la  sottocommissione  per la promozione e per i film d'essai.
Essa,  suddivisa  in  apposite  sezioni, esprime parere sulle istanze
relative  ai  contributi  di  cui  all'articolo  19,  e  ne definisce
l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera
realizzata  al  progetto  gia' valutato dalla sottocommissione di cui
alla  lettera  a),  ed  i  requisiti  di cui all'articolo 9, comma 1;
provvede all'individuazione dei film d'essai.
  2.  Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di valutazione secondo
un  calendario  di  sedute suddiviso in due distinti semestri, che si
concludono  il  31  maggio  ed  il  30  novembre  di  ogni  anno.  La
sottocommissione   di   cui   al  comma  1,  lettera  a),  valuta  il
riconoscimento    dell'interesse    culturale    mediante    apposita
istruttoria,  con  audizione  del  regista  e  di  un  rappresentante
dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
    a)  valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi
generi cinematografici;
    b) valutazione della qualita' tecnica del film;
    c)  coerenza  delle  componenti artistiche e di produzione con il
progetto filmico;
    d)   qualita'   dell'apporto   artistico   del  regista  e  dello
sceneggiatore,   nonche'   valutazione   del   trattamento   o  della
sceneggiatura,  con  particolare riferimento a quelli riconosciuti di
rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed
a  quelli  destinati  alla  realizzazione  di film per ragazzi ovvero
tratti da opere letterarie.
  3.  Le  sottocommissioni  sono presiedute dal Capo del Dipartimento
per  lo  spettacolo  e  lo  sport o dal Direttore generale competente
appositamente  delegato,  e  sono  composte da un numero di membri da
definirsi  con  il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal
Ministro  tra  esperti  altamente  qualificati nei vari settori delle
attivita'  cinematografiche,  anche su indicazione delle associazioni
di  categoria  maggiormente  rappresentative. Partecipano alle sedute
della  sottocommissione  di cui al comma 1, lettera b), relative alla
promozione  delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle
regioni,  un  rappresentante  delle province ed un rappresentante dei
comuni,   designati   dalla   Conferenza  unificata,  particolarmente
qualificati  in  materia  di  promozione cinematografica. Alle sedute
della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero,
partecipa  un  rappresentante  del  Ministero degli affari esteri. Le
sottocommissioni durano in carica dodici mesi.
  4.  Con  decreto  ministeriale  sono  stabiliti  gli indicatori del
criterio  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  e dei relativi valori
percentuali,  per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della
valutazione  finale,  nonche'  l'arco  temporale  di  riferimento del
criterio  stesso e la composizione e le modalita' di organizzazione e
funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.
  5.  Il  calendario  delle  attivita'  e gli esiti delle valutazioni
delle  sedute  della  Commissione, corredati di adeguate motivazioni,
sono  resi noti mediante forme di pubblicita' definite con il decreto
ministeriale di cui al comma 4.
  6.   Con  la  costituzione  della  Commissione  sono  soppresse  la
Commissione  consultiva per il cinema e la Commissione per il credito
cinematografico  di  cui  al  decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 545,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n.  650,  nonche'  la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film
per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 545, recante:
          "Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio  dell'attivita'
          radiotelevisiva  e  delle telecomunicazioni", e convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre 1996, n. 650
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n.
          300),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
          1996, n. 249.
              - Il  decreto  legislativo  21 novembre  1998,  n. 492,
          recante:   "Disposizioni   correttive  ed  integrative  del
          decreto  legislativo  18 novembre  1997,  n.  426,  decreto
          legislativo  8 gennaio  1998,  n.  3,  decreto  legislativo
          29 gennaio  1998,  n.  19,  decreto  legislativo 29 gennaio
          1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n.
          16, supplemento ordinario.