Art. 9. Film ammessi ai benefici 1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film che presentano qualita' culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti e' effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che accerta altresi', per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici gia' concessi. 2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici. 3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, e' previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attivita' produttive, sono stabilite le relative modalita' tecniche di attuazione.
Nota all'art. 9: - La legge 10 aprile 1962, n. 165, recante: «Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1962, n. 111.