Art. 9.
                      Film ammessi ai benefici
  1.  Possono  essere ammessi ai benefici del presente decreto i film
che  presentano qualita' culturali o artistiche o spettacolari, oltre
ad  adeguati  requisiti  di  idoneita'  tecnica,  e che rispettano il
disposto  del  comma  3.  L'accertamento dei requisiti e' effettuato,
dopo  la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo
8, comma 1, lettera b), che accerta altresi', per i film riconosciuti
di   interesse   culturale,  la  rispondenza  sostanziale  dell'opera
realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della
mancanza  dei  requisiti  comporta  la  decadenza  dai  benefici gia'
concessi.
  2.  Non  sono  ammessi  ai benefici previsti dal presente decreto i
film  prodotti  esclusivamente  dalle  amministrazioni  dello Stato e
dagli enti pubblici.
  3.  Fatte  salve  le  disposizioni  contenute nella legge 10 aprile
1962,  n.  165,  per  i  film che contengono inquadrature di marchi e
prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, e' previsto un
idoneo   avviso   che   rende  nota  la  partecipazione  delle  ditte
produttrici  di  detti  marchi  e prodotti ai costi di produzione del
film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attivita'
produttive,   sono   stabilite  le  relative  modalita'  tecniche  di
attuazione.
 
          Nota all'art. 9:
              - La  legge  10 aprile  1962, n. 165, recante: «Divieto
          della  propaganda  pubblicitaria  dei prodotti da fumo», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1962, n. 111.