Art. 2. Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 47, comma 2, e 47-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 47 e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. (Comma abrogato). 3. Presso il Ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.». «Art. 47-quater. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'art. 47-ter. 2. (Comma abrogato).».