Art. 2.
                             Abrogazioni
  1.  Sono  abrogati  gli articoli 47, comma 2, e 47-quater, comma 2,
del   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo degli articoli 47 e 47-quater del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dal decreto qui pubblicato:
              «Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di
          primo  livello del Ministero le direzioni generali alla cui
          individuazione   ed  organizzazione  si  provvede  a  norma
          dell'art.    4,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative.
              2. (Comma abrogato).
              3.  Presso il Ministero continua ad operare il comitato
          nazionale  delle  pari opportunita' di cui all'art. 5 della
          legge 10 aprile 1991, n. 125.».
              «Art.  47-quater.  (Ordinamento).  - 1. Il Ministero si
          articola  in  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
          articoli 4  e 5.  Il numero di dipartimenti non puo' essere
          superiore  a  quattro, in relazione alle aree funzionali di
          cui all'art. 47-ter.
              2. (Comma abrogato).».