Art. 2.
                               Statuto

  1. L'articolo 2 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art.  2 (Statuto). - 1. L'Istituto e' dotato di uno statuto che ne
specifica  i  compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il
presente  decreto,  deliberato  a maggioranza assoluta dei componenti
del consiglio di amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni
dalla  sua  ricezione,  con  decreto  del  Ministro  per  i beni e le
attivita'  culturali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
  2.   Ove  lo  statuto  non  venga  adottato  entro  il  termine  di
centocinquanta  giorni  dalla  data  di costituzione del consiglio di
amministrazione,  il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali,
entro  i  quindici  giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu'
commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.».