Art. 3. Finalita' 1. L'articolo 3 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Finalita). - 1. L'Istituto ha le seguenti finalita': a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attivita' teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonche' di altre attivita' culturali ed artistiche ad esso relative; b) provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale; c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista dell'Istituto; d) curare la biblioteca dell'Istituto ed incrementarne le acquisizioni; e) provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa; f) provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attivita' di studi e di ricerca sui temi della classicita' greca e latina; g) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro «Giusto Monaco» in Siracusa; h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide; i) promuovere, anche in coordinamento con le universita', lo studio dei testi teatrali della classicita' greca e latina. 2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'. 3. L'Istituto puo', previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, partecipare a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Le societa' di cui al periodo precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui all'articolo 6. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, l'Istituto e' soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.».