Art. 3.
                              Finalita'

  1. L'articolo 3 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art. 3 (Finalita). - 1. L'Istituto ha le seguenti finalita':
    a) coordinare  a livello nazionale, anche mediante accordi con le
regioni  e  gli  enti  locali,  l'attivita'  teatrale presso i teatri
greco-romani,  promuovendo  la  rappresentazione  del teatro classico
greco e latino, nonche' di altre attivita' culturali ed artistiche ad
esso relative;
    b) provvedere  alla produzione ed alla rappresentazione dei testi
drammatici  greci  e  latini  nel  teatro greco di Siracusa, in altri
teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;
    c) curare  la pubblicazione dei testi classici, delle monografie,
degli studi specializzati e della rivista dell'Istituto;
    d) curare   la   biblioteca  dell'Istituto  ed  incrementarne  le
acquisizioni;
    e) provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede
in Siracusa;
    f) provvedere  all'organizzazione  di convegni ed altre attivita'
di studi e di ricerca sui temi della classicita' greca e latina;
    g) provvedere  al  mantenimento  ed allo sviluppo della scuola di
teatro «Giusto Monaco» in Siracusa;
    h) attivare  le  iniziative  necessarie  al  coinvolgimento degli
istituti  scolastici  per  la  realizzazione di spettacoli del teatro
classico  greco  e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le
quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide;
    i) promuovere,  anche  in  coordinamento  con  le universita', lo
studio dei testi teatrali della classicita' greca e latina.
  2.  L'Istituto  agevola  la  libera  partecipazione  di  tutti  gli
interessati  alla  propria  attivita'  culturale  e  favorisce, anche
mediante   convenzioni,   la   circolazione  del  proprio  patrimonio
culturale  presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole
ed universita'.
  3.  L'Istituto puo', previa autorizzazione del Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali,  partecipare  a  societa' di capitali, o
promuoverne  la  costituzione,  e  puo'  altresi'  svolgere attivita'
commerciali  ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi
istituzionali.  Le  societa' di cui al periodo precedente non possono
svolgere  compiti attribuiti al sovrintendente di cui all'articolo 6.
Nel  caso  in  cui  eserciti una attivita' commerciale, l'Istituto e'
soggetto,  in  caso  di  insolvenza,  alla  procedura di liquidazione
coatta amministrativa.».