Art. 6.
                           Sovrintendente

  1. L'articolo 6 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art.  6  (Sovrintendente).  - 1. Il sovrintendente e' nominato con
decreto  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sulla base
di   una   rosa   di   tre   nominativi  proposta  dal  consiglio  di
amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale
e  di  comprovati  requisiti tecnico-professionali, in relazione alle
finalita' dell'Istituto.
  2. Il sovrintendente:
    a) elabora,   sulla   base  degli  indirizzi  artistico-culturali
proposti   dal   consigliere   delegato,  i  programmi  di  attivita'
dell'Istituto,  da  sottoporre  alla  deliberazione  del consiglio di
amministrazione;
    b) dirige  e  coordina  in  autonomia, nel rispetto dei programmi
approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' dell'Istituto;
    c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di
amministrazione.
  3.  L'incarico  del  sovrintendente e' conferito dal presidente con
contratto  a tempo determinato della durata massima di quattro anni e
rinnovabile.
  4.   Il   rapporto  di  lavoro  ed  il  trattamento  economico  del
sovrintendente  sono  stabiliti dal consiglio di amministrazione, con
deliberazione  soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e
delle finanze.».