Art. 7.
                              Personale

  1. L'articolo 7 del decreto e' sostituito dal seguente:
  «Art.  7  (Personale).  -  1.  I  rapporti di lavoro dei dipendenti
dell'Istituto  sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile
e  dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono
costituiti e regolati contrattualmente.
  2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,
al  personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.   Le   eventuali   procedure   di  mobilita',  conseguenti  alla
destinazione   presso   le  sedi  dell'Istituto,  sono  definite  dal
consiglio  di  amministrazione  previo  accordo con le organizzazioni
sindacali piu' rappresentative.».