Art. 8. Disponibilita' finanziarie e gestione 1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «con le modalita' di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12 della»; b) al comma 3 sono soppresse le parole: «a partire dal 1° gennaio 1999»; c) al comma 4 le parole: «Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali», e le parole: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 8 (Disponibilita' finanziarie e gestione). - 1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 2; b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa; c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici; d) eventuali proventi di gestione; e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri; f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali. 1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni. 2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 3. L'Istituto, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. 4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.».