Art. 8.
                Disponibilita' finanziarie e gestione

  1.   All'articolo   8   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  2,  dopo  le parole: «con le modalita' di cui» sono
inserite le seguenti: «all'articolo 12 della»;
    b) al comma 3 sono soppresse le parole: «a partire dal 1° gennaio
1999»;
    c) al  comma  4  le  parole:  «Autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per
i beni e le attivita' culturali», e le parole: «Ministero del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 8 del citato decreto
          legislativo  29 gennaio  1998,  n.  20, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.  8  (Disponibilita' finanziarie e gestione). - 1.
          L'Istituto provvede ai suoi compiti con:
                a) i   redditi   del  suo  patrimonio,  fermo  quanto
          previsto dall'art. 10, comma 2;
                b) i  contributi ordinari dello Stato, destinati alle
          finalita'  istituzionali  della  Fondazione,  stanziati con
          determinazione  triennale,  negli stati di previsione della
          spesa  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali,
          con   riferimento   al   Fondo   unico   dello  spettacolo,
          nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;
                c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
          altri enti pubblici;
                d) eventuali proventi di gestione;
                e) eventuali  contributi  ed  assegnazioni,  anche  a
          titolo  di  sponsorizzazione,  di  altri  soggetti  o  enti
          pubblici o privati, italiani e stranieri;
                f) eventuali  altre entrate, derivanti dall'esercizio
          di attivita' commerciali.
              1-bis.  Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui
          al  comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni,
          entro  il  31 ottobre  dell'anno antecedente il triennio di
          riferimento,  un  programma  delle  attivita' con relazione
          finanziaria  ed  evidenziazione delle risorse necessarie al
          perseguimento  delle  singole  finalita'  istituzionali. Il
          contributo  e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per
          cento  delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita
          la  commissione  consultiva  per il teatro, con decreto del
          Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, avente
          efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
              2.  La  gestione  finanziaria  e' soggetta al controllo
          della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di
          cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
              3.  L'Istituto,  anche  quando  non  esercita attivita'
          commerciale,  deve  tenere  i  libri  e  le altre scritture
          contabili  prescritti  dall'art.  2421  del codice civile e
          deve   redigere   il   bilancio  di  esercizio  secondo  le
          disposizioni  degli  articoli 2423  e  seguenti  del codice
          civile, in quanto compatibili.
              4.  Il  bilancio  di  esercizio  deve essere trasmesso,
          entro quindici giorni dalla deliberazione, al Ministero per
          i   beni   e   le   attivita'  culturali  ed  al  Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze,  per  l'approvazione  di
          concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.».