(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347 
 
All'articolo 1: 
al comma 1, dopo le parole: "Le disposizioni del presente decreto  si
applicano alle imprese" sono inserite  le  seguenti:  "soggette  alle
disposizioni sul fallimento". 
All'articolo 2: 
al comma 1, le  parole:  "con  istanza  motivata  al  Ministro  delle
attivita' produttive e corredata di adeguata documentazione,  dandone
contestuale  comunicazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "al
Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata
di adeguata documentazione, presentando contestuale  ricorso  per  la
dichiarazione dello stato di insolvenza"; 
al comma 2, le  parole:  "e  le  motivazioni  della  richiesta"  sono
soppresse;   le   parole:   "alla   procedura   di    amministrazione
straordinaria,  alla  nomina  del  commissario  straordinario"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "alla  procedura   di   amministrazione
straordinaria e alla  nomina  del  commissario  straordinario"  e  le
parole: "ed alla definizione degli specifici  poteri  conferiti  allo
stesso commissario straordinario" sono soppresse; 
al comma 3, le parole:  "entro  tre  giorni"  sono  sostituite  dalla
seguente: "immediatamente". 
All'articolo 3: 
al comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "e,  sino  alla
dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione
dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello  stato
di insolvenza"; 
al comma 3, le parole: "Nel termine di cui al comma 2" sono soppresse
e sono aggiunte, in  fine,  le  parole:  ",  presentando  contestuale
ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza  al  tribunale
di cui all'articolo 2, comma 1 ". 
All'articolo 4: 
al comma 1, le parole: "sulla base  della  relazione  presentata  dal
commissario, accerta con sentenza" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione  del
decreto di cui  all'articolo  2,  comma  2,  sentito  il  commissario
straordinario, dichiara"; 
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello  stato  di
insolvenza,  ovvero  anche  di  uno  solo  dei   requisiti   previsti
dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui  all'articolo
2, comma 2. Restano  in  ogni  caso  salvi  gli  effetti  degli  atti
legalmente compiuti dagli organi della procedura"; 
al  comma  2,  le  parole:  "Nello  stesso  termine,  il  commissario
presenta"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Contestualmente,   il
commissario presenta al giudice delegato"; le parole: ",  commi  1  e
2,"  sono  soppresse  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:   ",
accompagnata dallo stato analitico ed estimativo  delle  attivita'  e
dall'elenco  nominativo  dei   creditori,   con   l'indicazione   dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione"; 
al  comma  4,  la  parola:  "piano"  e'  sostituita  dalle  seguenti:
"programma di ristrutturazione" e la  parola.  "beni"  e'  sostituita
dalle seguenti: "complessi aziendali". 
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 4-bis. - (Concordato). - 1. Nel programma  di  ristrutturazione
il commissario straordinario  puo'  prevedere  la  soddisfazione  dei
creditori  attraverso   un   concordato,   di   cui   deve   indicare
dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. II concordato
puo' prevedere: 
a)  la  suddivisione  dei  creditori  in  classi,  secondo  interessi
economici omogenei;  la  possibilita'  di  costituzione  di  autonome
classi per i piccoli creditori e per  i  possessori  di  obbligazioni
emesse o garantite dalla societa' in amministrazione straordinaria; 
b) trattamenti differenziati  fra  creditori  appartenenti  a  classi
diverse; 
c) la ristrutturazione dei debiti e la  soddisfazione  dei  creditori
attraverso qualsiasi forma tecnica, in  termini  di  scadenza,  tasso
d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali  e  personali;  in
particolare, la proposta di concordato puo' prevedere  l'attribuzione
ai creditori, o ad alcune categorie  di  essi,  di  azioni  o  quote,
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o  altri  strumenti
finanziari e titoli di debito. 
2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa'  del
gruppo sottoposte alla procedura  di  amministrazione  straordinaria,
ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. 
3. Ove siano previste diverse classi di  creditori,  la  proposta  di
concordato e' autorizzata dal  Ministro  delle  attivita'  produttive
previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione  delle
diverse classi. 
4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre  giorni  dall'autorizzazione
del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo  57  del
decreto  legislativo  n.  270,  all'esecuzione   del   programma   di
ristrutturazione,  il  commissario   straordinario   trasmette   alla
cancelleria  del   tribunale   copia   del   programma   autorizzato,
depositando presso il giudice delegato istanza di  definizione  della
procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato. 
5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori
ed ogni altro interessato possono depositare  in  cancelleria,  entro
dieci giorni dal deposito del programma  e  della  relazione  di  cui
all'articolo 4, memorie scritte e  documenti  contenenti  le  proprie
osservazioni sull'elenco dei  creditori,  sugli  importi  indicati  e
sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine  i  soggetti
che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza
di  ammissione  dei   propri   crediti,   corredata   dai   documenti
giustificativi. 
6. Nei successivi sessanta giorni il giudice  delegato  provvede  con
l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e
modifiche  dell'elenco  dei  creditori  e  delle  relative  cause  di
prelazione e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla
sussistenza  dei  crediti,  deposita   in   cancelleria   un   elenco
provvisorio  dei  creditori,  i  quali  sono  ammessi  a  votare  sul
concordato, nonche' un elenco dei creditori  esclusi,  indicando  per
ciascuna categoria i relativi importi e le cause  di  prelazione.  Il
commissario straordinario informa i creditori,  entro  cinque  giorni
dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione,  a  spese  della
procedura,  su  uno  o  piu'  quotidiani  a  diffusione  nazionale  o
internazionale, ovvero altra modalita',  anche  telematica,  ritenuta
idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto  deposito  in  cancelleria
degli  elenchi  medesimi,  di  cui  i  creditori   e   l'imprenditore
insolvente possono prendere visione. 
7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed  il  termine  entro
cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla
proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti  e  i
quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di  cui
al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio  dei
creditori  di  cui  al  comma  6,  se  successiva.   Il   commissario
straordinario, con le modalita' e nei termini  di  cui  al  comma  6,
secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori  ammessi  in  via
provvisoria le modalita' ed il termine  ultimo  entro  il  quale  gli
stessi sono chiamati a votare sul concordato. 
8. Il concordato e' approvato se riporta  il  voto  favorevole  della
maggioranza del  valore  assoluto  dei  crediti  ammessi.  Ove  siano
previste diverse classi di creditori, il concordato e'  approvato  se
riporta  il  voto  favorevole   della   maggioranza   dei   creditori
appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti  la  maggioranza
dei  crediti  ammessi  alla  classe  medesima.  I  creditori  possono
esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la  cancelleria  del
tribunale  nel  termine  stabilito  dal  giudice  delegato,   tramite
telegramma,  ovvero  lettera  raccomandata,  ovvero  altra  modalita'
ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I  creditori  che  non
fanno  pervenire  il  proprio  voto  entro  il  suddetto  termine  si
ritengono  consenzienti.  L'eventuale  variazione  del   numero   dei
creditori ammessi  in  via  provvisoria,  ovvero  dell'ammontare  dei
singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento  successivo
al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma  6,
non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza.  Il  concordato
approvato  dai  creditori  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori
anteriori   all'apertura   della   procedura    di    amministrazione
straordinaria. I crediti accertati con  provvedimento  successivo  al
deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui  al  comma  6,
ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e  quelli  fatti  valere
successivamente alla  chiusura  della  procedura  di  amministrazione
straordinaria ai sensi del comma 11, sono  soddisfatti  nella  stessa
misura e con le stesse modalita' previste dal concordato. 
9. Qualora la maggioranza  di  cui  al  comma  8  sia  raggiunta,  il
tribunale approva il concordato con sentenza in camera di  consiglio.
Qualora  tale  maggioranza  non   sia   raggiunta,   il   commissario
straordinario  apporta  le  necessarie  variazioni  al  programma  di
ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del  decreto  legislativo
n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale,
anche sulla base dell'autorizzazione  del  Ministro  delle  attivita'
produttive di cui al comma 3,  puo'  ritenere  priva  di  effetto  la
mancata approvazione del concordato da parte di una o piu' classi  di
creditori qualora la maggioranza  delle  classi  abbia  approvato  la
proposta  di  concordato  e  i  creditori  appartenenti  alle  classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato  in  misura
non  inferiore  rispetto   alle   altre   alternative   concretamente
praticabili. 
10.  La  sentenza  che   approva   o   rigetta   il   concordato   e'
provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma dell'articolo  17
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da  parte
dell'imprenditore  insolvente,  dei  creditori  e   del   commissario
straordinario   entro   quindici   giorni   dalla   sua   affissione.
L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva. 
11. La procedura di amministrazione straordinaria si  chiude  con  il
passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato. 
Art. 4-ter. - (Accertamento del passivo).  -  1.  L'accertamento  del
passivo e' improntato a criteri di massima  celerita'  e  speditezza.
Esso avviene secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo  53  del
decreto legislativo n.  270  e,  ove  depositati,  sulla  base  delle
risultanze  degli  elenchi  provvisori  dei  creditori  di  cui  agli
articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6. 
2. Il commissario straordinario informa i creditori del  deposito  in
cancelleria dello stato passivo con le modalita' di cui  all'articolo
4-bis, comma 6, secondo periodo. 
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che  dichiara
esecutivo lo stato passivo e' proposta con reclamo al  tribunale,  ai
sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni
dalla comunicazione di cui  al  comma  2.  Il  tribunale  decide  con
decreto in camera di consiglio". 
All'articolo 5: 
al comma 1, dopo le parole: "Il Ministro" sono inserite le  seguenti:
"delle attivita' produttive, dopo la  dichiarazione  dello  stato  di
insolvenza," e dopo la parola: "commissario" e' inserita la seguente: 
"straordinario"; 
al comma 2,  le  parole:  "puo'  richiedere"  sono  sostituite  dalla
seguente: "richiede"; 
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per  gli
atti non  eccedenti  l'ordinaria  amministrazione  o  il  cui  valore
individuale sia inferiore a 250.000 euro". 
All'articolo 6: 
al comma 1, dopo le parole: "dopo  l'autorizzazione  alla  esecuzione
del programma di ristrutturazione, purche' funzionali" sono  inserite
le seguenti: ", nell'interesse dei creditori,". 
All'articolo 7: 
al comma 1, le parole: "le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e
5 sono  adottate  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive,"  sono
sostituite dalle seguenti: "il Ministro  delle  attivita'  produttive
autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione". 
All'articolo 8: 
al comma  1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",  in  quanto
compatibili".