Art. 2.
                          Bando di concorso
  1.   Il   concorso   e'   indetto   con   decreto  del  Capo  della
polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  con bando da
pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana nel
quale sono indicati:
    a) il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  per ciascuna delle
discipline  sportive  interessate,  ovvero  per  ciascuna specialita'
nell'ambito delle stesse;
    b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
    c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
    d) le  categorie  dei  titoli ammessi a valutazione ed i punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
    e) ogni altra prescrizione o notizia utile.