Art. 2. Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza con bando da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialita' nell'ambito delle stesse; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) ogni altra prescrizione o notizia utile.