Art. 3.
                      Commissione del concorso
  1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta da
un  funzionario  della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, ed e' composta da:
    a) il direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attivita'
dei   gruppi   sportivi   della  Polizia  di  Stato  Fiamme  Oro  del
Dipartimento della pubblica sicurezza;
    b) un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane;
    c) un   funzionario  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI).
  2.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un appartenente al
ruolo  degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
  3. Gli  oneri  per  il  funzionamento  della  predetta  commissione
gravano   sui  fondi  assegnati  al  capitolo  2613  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'interno  -  Centro  di
responsabilita' amministrativa n. 5 « Pubblica sicurezza».