Art. 4.
                               Titoli
  1. Le  categorie  di  titoli  ed i punteggi massimi da attribuire a
ciascuna  di esse sono riportati nella tabella A allegata al presente
regolamento.
  2.  La  valutazione  e'  limitata  ai titoli posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
  3.  Ai  fini  della  valutazione  dei titoli sportivi sono presi in
considerazione  solo  quelli certificati dal CONI o dalle federazioni
sportive nazionali ed acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di
pubblicazione del bando che indice il concorso.
  4.  La commissione predetermina gli ulteriori criteri necessari per
la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
  5.  I  titoli  valutati  ed  i  relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti  della  commissione, che fanno parte integrante degli atti
del concorso.