Art. 5. Graduatorie 1. Con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli, e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti di polizia e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.