Art. 5.
                             Graduatorie
  1. Con  decreto  del  Capo  della  polizia-direttore generale della
pubblica  sicurezza  sono  approvate  le  graduatorie  relative  alle
singole  discipline  sportive  sulla  base  dei  punteggi complessivi
attribuiti  ai  candidati  in  sede  di  valutazione  dei  titoli,  e
dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1 e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale  del personale del Ministero dell'interno, con avviso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti di polizia
e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.