Art. 7. Impiego di personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato 1. Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista dal presente regolamento, puo' essere assegnato alle «Fiamme Oro», con il consenso dell'interessato, il personale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1.