Art. 7.
Impiego  di  personale  del  ruolo  degli  agenti  e assistenti della
                          Polizia di Stato
  1.  Per  particolari  esigenze  sportive,  ove  non  sia  possibile
ricorrere  tempestivamente  alla  procedura  concorsuale prevista dal
presente regolamento, puo' essere assegnato alle «Fiamme Oro», con il
consenso  dell'interessato,  il  personale  del ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti indicati
nell'articolo 1.