Art. 8.
 Impiego in altre attivita' istituzionali e passaggio ad altri ruoli
  1.  Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' delle «Fiamme
Oro»  per  una  delle  cause previste dal comma 2 sono destinati, con
decreto del direttore centrale degli affari generali della Polizia di
Stato,  ad  altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre
attivita'  istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, fermo
restando  il possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio
di   polizia.  I  predetti  frequentano  un  corso  di  aggiornamento
professionale  della durata non inferiore a tre mesi, la cui gestione
non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' all'attivita'
nelle «Fiamme Oro» sono le seguenti:
    a) aggiornamento  qualitativo  dell'organico secondo le modalita'
stabilite con decreto del Capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza;
    b) perdita  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica  necessari  per
l'espletamento  della disciplina sportiva praticata nell'ambito delle
«Fiamme Oro»;
    c) non  riconoscimento  della  qualita'  di  atleta  di interesse
nazionale  da  parte  della  competente  federazione sportiva, per un
periodo superiore ai due anni consecutivi;
    d) sospensione  definitiva  disposta dalla competente federazione
sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.
  3.  Per  le  discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla
perdita  di  idoneita'  alle  attivita'  delle «Fiamme Oro» di cui al
comma  2, lettera d), e' effettuata con riguardo al piazzamento della
rappresentativa  delle  «Fiamme  Oro»,  la  cui  fascia  di merito e'
costituita  dalla  permanenza nella serie A del rispettivo campionato
nazionale assoluto.
  4.  Il  personale  di  cui  al  comma 1,  in  possesso  dei  titoli
professionali,  puo', per esigenze di servizio o a domanda presentata
entro  trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto
dal  medesimo  comma 1, essere trasferito, con decreto del Capo della
polizia-direttore    generale   della   pubblica   sicurezza,   nelle
corrispondenti  qualifiche  del  personale della Polizia di Stato che
espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica, nei limiti delle
vacanze  esistenti  nelle  dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il
trasferimento  e'  subordinato  al superamento di una prova teorica o
pratica  le  cui  modalita' sono stabilite con decreto del Capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
  5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella
qualifica    corrispondente   a   quella   rivestita   all'atto   del
trasferimento,  conservando  l'anzianita'  maturata  e  la  posizione
economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a
titolo  di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in
godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto
forma  di  assegno  ad  personam  da  riassorbire  con  i  successivi
miglioramenti economici.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 228