Articolo 10 
                           Beni culturali 
 
  1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti  allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici  territoriali,  nonche'
ad ogni altro ente  ed  istituto  pubblico  e  a  persone  giuridiche
private senza fine di lucro , ivi  compresi  gli  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico. 
  2. Sono inoltre beni culturali: 
    a) le raccolte di musei, pinacoteche,  gallerie  e  altri  luoghi
espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
    b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle  regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico; 
    c) le raccolte librarie  delle  biblioteche  dello  Stato,  delle
regioni, degli altri enti  pubblici  territoriali,  nonche'  di  ogni
altro ente e istituto pubblico ,  ad  eccezione  delle  raccolte  che
assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate  all'articolo  47,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,
n. 616 . 
  3.  Sono  altresi'  beni  culturali,  quando  sia  intervenuta   la
dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
    a) le cose immobili e mobili che presentano interesse  artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; 
    b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante; 
    c) le raccolte librarie, appartenenti a privati,  di  eccezionale
interesse culturale; 
    d) le cose  immobili  e  mobili,  a  chiunque  appartenenti,  che
rivestono un interesse particolarmente importante a  causa  del  loro
riferimento con la  storia  politica,  militare,  della  letteratura,
dell'arte, della  scienza,  della  tecnica,  dell'industria  e  della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e  della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose ((. Se  le
cose  rivestono  altresi'  un  valore  testimoniale  o  esprimono  un
collegamento  identitario  o   civico   di   significato   distintivo
eccezionale,  il  provvedimento   di   cui   all'articolo   13   puo'
comprendere, anche su istanza di uno o piu' comuni o  della  regione,
la dichiarazione di monumento nazionale)); 
    d-bis) le  cose,  a  chiunque  appartenenti,  che  presentano  un
interesse  artistico,  storico,  archeologico   o   etnoantropologico
eccezionale  per  l'integrita'  e  la  completezza   del   patrimonio
culturale della Nazione; 
    e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che
non siano ricomprese fra quelle  indicate  al  comma  2  e  che,  per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per
rilevanza   artistica,   storica,   archeologica,    numismatica    o
etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
  4. Sono comprese tra le cose indicate al comma  1  e  al  comma  3,
lettera a): 
    a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria  e  le
primitive civilta'; 
    b) le cose di interesse numismatico che, in  rapporto  all'epoca,
alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche'  al  contesto  di
riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio; 
    c) i manoscritti, gli  autografi,  i  carteggi,  gli  incunaboli,
nonche' i libri, le stampe e  le  incisioni,  con  relative  matrici,
aventi carattere di rarita' e di pregio; 
    d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi  carattere
di rarita' e di pregio; 
    e) le fotografie, con relativi negativi e matrici,  le  pellicole
cinematografiche  ed  i  supporti  audiovisivi  in   genere,   aventi
carattere di rarita' e di pregio; 
    f) le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano  interesse
artistico o storico; 
    g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi  aperti  urbani
di interesse artistico o storico; 
    h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 
    i) le navi e i galleggianti aventi interesse  artistico,  storico
od etnoantropologico; 
    l)  le  architetture   rurali   aventi   interesse   storico   od
etnoantropologico   quali    testimonianze    dell'economia    rurale
tradizionale. 
  5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette
alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e  al
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga  ad  oltre  settanta  anni,  nonche'  le  cose
indicate al comma 3,  lettera  d-bis),  che  siano  opera  di  autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.