Articolo 107
     Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

  1.  Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono  consentire  la  riproduzione  nonche'  l'uso  strumentale  e
precario  dei  beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni  di  cui  al  comma  2 e quelle in materia di diritto d'
autore.
  ((  2.  E'  di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture
e  di  opere  a  rilievo  in genere, di qualunque materiale tali beni
siano  fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale
e  nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  con  apposito  decreto
ministeriale.  Sono  invece  consentiti,  previa  autorizzazione  del
soprintendente,  i  calchi  da  copie  degli originali gia' esistenti
nonche'  quelli  ottenuti  con  tecniche  che  escludano  il contatto
diretto con l'originale. ))