Articolo 114
              Livelli di qualita' della valorizzazione

  ((   1.  Il  Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita', fissano i
livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione
su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
))
  2.  I  livelli  di  cui  al  comma  1 sono adottati con decreto del
Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  3.  I  soggetti  che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione
delle  attivita'  di  valorizzazione  sono  tenuti  ad  assicurare il
rispetto dei livelli adottati.