Articolo 116
     (( (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso)

  1.  I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai
sensi  dell'articolo  115,  commi  7 e 8, restano a tutti gli effetti
assoggettati  al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela
sono  esercitate  dal  Ministero in conformita' alle disposizioni del
presente  codice.  Gli  organi istituzionalmente preposti alla tutela
non  partecipano  agli  organismi  di gestione dei soggetti giuridici
indicati all'articolo 112, comma 5. ))