Articolo 128
     Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

   1.  I  beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali
non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma
delle  leggi  20  giugno  1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti   al  procedimento  di  cui  all'articolo  14.  Fino  alla
conclusione   del  procedimento  medesimo,  dette  notifiche  restano
comunque valide agli effetti di questa Parte.
   2.  Conservano  altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma
((  dell'articolo  22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, )) degli
articoli  2,  3,  5  e  21  della  legge  1 giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni  adottate  e  notificate  a  norma dell'articolo 36 del
decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e
degli  articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
   3.   In   presenza   di  elementi  di  fatto  sopravvenuti  ovvero
precedentemente  non  conosciuti  o  non  valutati, il Ministero puo'
rinnovare,  d'ufficio  o  a  richiesta del proprietario, possessore o
detentore  interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che
sono  stati  oggetto  delle  notifiche  di cui al comma 2, al fine di
verificare    la   perdurante   sussistenza   dei   presupposti   per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
   4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del
procedimento  di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero
avverso  la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche
quando   esso   sia  stato  avviato  d'ufficio,  e'  ammesso  ricorso
amministrativo ai sensi dell'articolo 16.