Articolo 131
                             (Paesaggio)

  1.  Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identita',
il  cui  carattere  deriva  dall'azione  di fattori naturali, umani e
dalle loro interrelazioni.
  2.  Il  presente  Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli
aspetti  e  caratteri  che costituiscono rappresentazione materiale e
visibile  dell'identita'  nazionale,  in quanto espressione di valori
culturali.
  3.  Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio
quale  limite  all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del
presente  Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei
beni paesaggistici.((11))
  4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a
riconoscere,  salvaguardare  e,  ove  necessario, recuperare i valori
culturali  che  esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano  sul  paesaggio,  assicurano  la  conservazione dei suoi
aspetti e caratteri peculiari.
  5.  La  valorizzazione  del  paesaggio  concorre  a  promuovere  lo
sviluppo  della  cultura.  A  tale  fine le amministrazioni pubbliche
promuovono   e  sostengono,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,
apposite   attivita'   di   conoscenza,  informazione  e  formazione,
riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche', ove possibile, la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La
valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
  6.  Lo  Stato,  le  regioni,  gli  altri enti pubblici territoriali
nonche'  tutti  i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni,
intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attivita' ai
principi  di  uso  consapevole del territorio e di salvaguardia delle
caratteristiche  paesaggistiche  e  di  realizzazione di nuovi valori
paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita'
e sostenibilita'.
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 14 - 22 luglio 2009, n. 226
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
include  le  Province  autonome  di  Trento e di Bolzano tra gli enti
territoriali  soggetti al limite della potesta' legislativa esclusiva
statale  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s), della
Costituzione".