Articolo 134
                         Beni paesaggistici

  1. Sono beni paesaggistici:
    a)   gli   immobili  e  le  aree  ((di  cui))  all'articolo  136,
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
    b) le aree ((di cui)) all'articolo 142;
    c)  ((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a
termini   dell'articolo   136  e))  sottoposti  a  tutela  dai  piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.