Articolo 134 Beni paesaggistici 1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree ((di cui)) all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree ((di cui)) all'articolo 142; c) ((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e)) sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.