Articolo 139
                ( (( Procedimento ))di dichiarazione
                   di notevole interesse pubblico)

  1.  ((  La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
di  cui  all'articolo  138, corredata di planimetria redatta in scala
idonea  alla  puntuale individuazione degli immobili e delle aree che
ne  costituiscono  oggetto,  ))  e'  pubblicata  per  novanta  giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici  dei  comuni  interessati.  La proposta e' altresi' comunicata
alla citta' metropolitana e alla provincia ((interessate)).
  2.  Dell'avvenuta  proposta  e relativa pubblicazione e' data senza
indugio  notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione ((. .
.  ))  interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e
sui  siti  informatici  della  regione  e  degli  altri enti pubblici
territoriali  nel  cui  ambito  ricadono  gli  immobili  o le aree da
assoggettare  a  tutela.  Dal primo giorno di pubblicazione decorrono
gli  effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita'   e'   sottoposta   la   determinazione   negativa  della
commissione.
  3.  Per  gli  immobili  indicati  alle  lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo  136,  viene altresi' data comunicazione dell'avvio del
procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore
del bene.
  4.  La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche
catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla
commissione.  Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
  5.  Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di
cui  al  comma  1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le
associazioni  portatrici di interessi diffusi individuate (( ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  di legge in materia di ambiente e danno
ambientale,  ))  e  gli altri soggetti interessati possono presentare
osservazioni  e  documenti  alla regione, che ha altresi' facolta' di
indire  un'inchiesta  pubblica. I proprietari, possessori o detentori
del  bene  possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta
giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.