Articolo 144
                    Pubblicita' e partecipazione

  1.  Nei  procedimenti  di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate  la  concertazione  istituzionale,  la  partecipazione dei
soggetti  interessati e delle (( associazioni portatrici di interessi
diffusi,  individuate  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di  ambiente e danno ambientale, )) e ampie forme di pubblicita'. ((A
tale  fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad
ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. ))
  2.  Fatto  salvo quanto disposto (( all'articolo 143, comma 9)), il
piano  paesaggistico  diviene  efficace il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.