Articolo 147 
Autorizzazione per opere da eseguirsi  da  parte  di  amministrazioni
                               statali 
 
  1. Qualora la richiesta di  autorizzazione  prevista  dall'articolo
146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni  statali,
ivi compresi gli alloggi  di  servizio  per  il  personale  militare,
l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una  ((  conferenza  di
servizi indetta ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  in
materia di procedimento amministrativo. )) 
  2. Per i progetti di  opere  comunque  soggetti  a  valutazione  di
impatto ambientale a norma (( delle vigenti disposizioni di legge  in
materia di ambiente e danno ambientale )) e da eseguirsi da parte  di
amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 . ((I progetti sono
corredati della documentazione prevista  dal  comma  3  dell'articolo
146. )) 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e  con
le altre amministrazioni statali  interessate,  sono  individuate  le
modalita' di valutazione congiunta e preventiva della  localizzazione
delle opere di difesa nazionale  che  incidano  su  immobili  o  aree
sottoposti a tutela paesaggistica.