Articolo 15 Notifica della dichiarazione 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. ((2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. ))