Articolo 152
           Interventi soggetti a particolari prescrizioni

  1.  Nel  caso  di aperture di strade e di cave, di posa di condotte
per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in
vista  delle  aree  indicate  alle  lettere c) e d) del comma 1 dell'
articolo  136  ovvero  in  prossimita'  degli  immobili indicati alle
lettere   a)   e   b)   del   comma   1  dello  stesso  articolo,  ((
l'amministrazione  competente,  su  parere  vincolante,  salvo quanto
previsto  dall'articolo  146,  comma  5,  del  soprintendente,  o  il
Ministero,  tenuto conto della funzione )) economica delle opere gia'
realizzate  o  da  realizzare,  ((hanno))  facolta' di prescrivere le
distanze,  le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione,
idonee (( comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi
dai  beni  protetti  ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.
Decorsi  inutilmente  i  termini previsti dall'articolo 146, comma 8,
senza  che  sia  stato  reso  il prescritto parere, l'amministrazione
competente  procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)).
  2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)).