Articolo 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioni 1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, (( l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione )) economica delle opere gia' realizzate o da realizzare, ((hanno)) facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee (( comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)). 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)).