Articolo 154
            (( (Colore delle facciate dei fabbricati) ))

  ((  1.  Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti
nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma
1,  o  dalla  lettera  m)  dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta
all'obbligo   della   preventiva   autorizzazione,   in   base   alle
disposizioni   degli  articoli  146  e  149,  comma  1,  lettera  a),
l'amministrazione  competente,  su  parere  vincolante,  salvo quanto
previsto  dall'articolo  146,  comma  5,  del  soprintendente,  o  il
Ministero,  possono  ordinare  che alle facciate medesime sia dato un
colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
  2.  Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di
cui  al  comma  1  non  ottemperino,  entro i termini stabiliti, alle
prescrizioni  loro  impartite,  l'amministrazione  competente,  o  il
soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
  3.  Nei  confronti  degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3,
lettere   a)  e  d),  dichiarati  di  interesse  culturale  ai  sensi
dell'articolo  13,  e  degli  immobili di cui al comma 1 del medesimo
articolo  10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente
codice.))