Articolo 16
           Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

  1.  Avverso  ((  il  provvedimento conclusivo della verifica di cui
all'articolo  12  o  ))  la  dichiarazione  di cui all'articolo 13 e'
ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito,
entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
  2.  La  proposizione  del  ricorso  comporta  la  sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato.
  Rimane  ferma  l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste  dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I
del Capo IV del presente Titolo.
  3.  Il  Ministero,  sentito il competente organo consultivo, decide
sul  ricorso  entro  il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
  4.  Il  Ministero,  qualora  accolga  il ricorso, annulla o riforma
l'atto impugnato.
  5.  Si  applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.