Art. 182 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per
il settore o  i  settori  specifici  richiesti  tra  quelli  indicati
nell'allegato  B,  colui  il  quale  abbia  maturato   una   adeguata
competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni  culturali
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 
  1-bis.  La  qualifica  di  restauratore  di   beni   culturali   e'
attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione  pubblica  da
concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti  del  Ministero
che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco  suddiviso  per
settori di competenza e reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.
Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero  medesimo,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  Gli  elenchi  vengono  tempestivamente  aggiornati,  anche
mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali  conseguono  la
qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 
  1-ter. La procedura di selezione  pubblica,  indetta  entro  il  31
dicembre  2012,  consiste  nella  valutazione  dei  titoli  e   delle
attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati  nell'allegato
B del presente codice.  Entro  lo  stesso  termine  con  decreto  del
Ministro sono  definite  le  linee  guida  per  l'espletamento  della
procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
presente  articolo,  sentite  le  organizzazioni  imprenditoriali   e
sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di  beni
culturali e' acquisita con un punteggio pari al  numero  dei  crediti
formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto
del Ministro 26 maggio 2009,  n.  87.  Il  punteggio  previsto  dalla
tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli  di  studio  conseguiti
alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro  la
data del 31 dicembre 2014 da coloro i  quali  risultino  iscritti  ai
relativi corsi alla data del 30 giugno 2012.  Il  punteggio  previsto
dalla  tabella  2  dell'allegato  B  spetta  per  la   posizione   di
inquadramento formalizzata entro la  data  del  30  giugno  2012.  Il
punteggio  previsto  dalla  tabella  3  dell'allegato  B  spetta  per
l'attivita' di restauro presa in  carico  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31  dicembre
2014. 
  1-quater. Ai fini dell'attribuzione  dei  punteggi  indicati  nella
tabella 3 dell'allegato B: 
    a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali  mobili
e   superfici   decorate   di   beni    architettonici    l'attivita'
caratterizzante il profilo di competenza  del  restauratore  di  beni
culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di
cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
    b)   e'   riconosciuta   soltanto   l'attivita'    di    restauro
effettivamente svolta dall'interessato,  direttamente  e  in  proprio
ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  a  progetto,   ovvero
nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di  amministrazioni
pubbliche preposte alla  tutela  dei  beni  culturali,  con  regolare
esecuzione  certificata  nell'ambito  della  procedura  di  selezione
pubblica; 
    c) l'attivita' svolta  deve  risultare  da  atti  di  data  certa
emanati, ricevuti o  anche  custoditi  dall'autorita'  preposta  alla
tutela  del  bene  oggetto  dei  lavori  o  dagli  istituti  di   cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso  d'opera
o al  momento  della  conclusione  dell'appalto,  ivi  compresi  atti
concernenti l'organizzazione ed i  rapporti  di  lavoro  dell'impresa
appaltatrice; 
    d) la  durata  dell'attivita'  di  restauro  e'  documentata  dai
termini di consegna e di completamento dei lavori,  con  possibilita'
di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo. 
  1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica  di  restauratore
di beni culturali, ai  medesimi  effetti  indicati  all'articolo  29,
comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con  valore
di esame di Stato abilitante,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  da  emanare,  d'intesa  con   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale  abbia
acquisito  la  qualifica  di  collaboratore  restauratore   di   beni
culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' per  lo  svolgimento  di
una distinta  prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato
abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della   qualifica   di
restauratore  di  beni  culturali,  ai  medesimi   effetti   indicati
all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere  coloro  i  quali,
entro il termine e nel rispetto della condizione previsti  dal  comma
1-ter del presente  articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il
diploma accademico di primo livello in Restauro  delle  accademie  di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o  magistrale  ovvero  il
diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie  di
belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli  previsti  nella  tabella  1
dell'allegato  B,  attraverso  un  percorso  di  studi  della  durata
complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso
le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  29,  comma  10,
acquisisce  la  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di   beni
culturali, in esito  ad  apposita  procedura  di  selezione  pubblica
indetta entro il 31 dicembre 2012,  colui  il  quale,  alla  data  di
pubblicazione  del  bando,  sia  in  possesso  di  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    a) abbia conseguito la laurea specialistica  in  Conservazione  e
restauro del patrimonio storico-artistico  (12/S)  ovvero  la  laurea
magistrale in Conservazione e restauro  dei  beni  culturali  (LM11),
ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni  culturali,  se
equiparato dalle universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
dell'articolo   2   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  9  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
    b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali  (L1)  ovvero  in
Tecnologie per la conservazione e  il  restauro  dei  beni  culturali
(L43); 
    c) abbia conseguito un diploma in Restauro  presso  accademie  di
belle arti con insegnamento almeno triennale; 
    d) abbia conseguito un diploma  presso  una  scuola  di  restauro
statale ovvero un attestato di  qualifica  professionale  presso  una
scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; 
    e) risulti inquadrato nei ruoli delle  amministrazioni  pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento  di
un pubblico  concorso  relativo  al  profilo  di  assistente  tecnico
restauratore; 
    f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili  e
superfici decorate di beni architettonici, per non  meno  di  quattro
anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura
di selezione pubblica.  L'attivita'  svolta  e'  dimostrata  mediante
dichiarazione  del  datore  di  lavoro,   ovvero   autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  1-septies. Puo' altresi' acquisire la  qualifica  di  collaboratore
restauratore di beni culturali, previo superamento di  una  prova  di
idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da
emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  30  giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal  comma
1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre
2012 e il 30 giugno 2014. 
  1-octies.  La  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  beni
culturali e' attribuita con provvedimenti  del  Ministero  che  danno
luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a  tutti
gli  interessati.  Alla  tenuta  dell'elenco  provvede  il  Ministero
medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  ((1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione  I,  tabella  1,
dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al  comma
1, relativamente ai settori di competenza, di  cui  alla  sezione  II
dell'allegato B, cui si  riferiscono  gli  insegnamenti  di  restauro
impartiti. Le posizioni di  inquadramento  di  cui  alla  sezione  I,
tabella  2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione   nell'elenco
relativamente  ai  settori  di  competenza  cui  si  riferiscono   le
attivita'   lavorative   svolte   a    seguito    dell'inquadramento.
L'esperienza  professionale  di  cui  alla  sezione  I,  tabella   3,
dell'allegato B consente l'iscrizione  nell'elenco  relativamente  al
settore di competenza cui si riferiscono  le  attivita'  di  restauro
svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno  due
anni)). 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma  11,  ed  in
attesa della emanazione dei decreti  di  cui  ai  commi  8  e  9  del
medesimo  articolo,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto  con  il  Ministro,  la
Fondazione "Centro per la  conservazione  ed  il  restauro  dei  beni
culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed  attivare,
in via sperimentale, per  un  ciclo  formativo,  in  convenzione  con
l'Universita' di Torino e il  Politecnico  di  Torino,  un  corso  di
laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei
beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso  articolo
29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del  corso,
sulla base dello specifico progetto approvato dai  competenti  organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le
necessarie disposizioni  di  adeguamento  alla  prescrizione  di  cui
all'articolo 103, comma 4. In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero
procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione. 
  3-bis. In deroga al divieto  di  cui  all'articolo  146,  comma  4,
secondo  periodo,  sono  conclusi  dall'autorita'   competente   alla
gestione del  vincolo  paesaggistico  i  procedimenti  relativi  alle
domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro
il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in  vigore
del  presente  comma,   ovvero   definiti   con   determinazione   di
improcedibilita' della domanda per  il  sopravvenuto  divieto,  senza
pronuncia   nel    merito    della    compatibilita'    paesaggistica
dell'intervento.  In  tale  ultimo  caso  l'autorita'  competente  e'
obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,  a  riaprire   il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.
Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5. 
  3-ter. Le disposizioni del comma  3-bis  si  applicano  anche  alle
domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1,
commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,  ferma  restando
la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere
della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge  15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
  3-quater.  Agli  accertamenti  della  compatibilita'  paesaggistica
effettuati,  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,  ai  sensi  dell'articolo  181,  comma   1-quater,   si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.