Articolo 28
                    Misure cautelari e preventive

  1.  Il  soprintendente  puo'  ordinare la sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero
condotti in difformita' dall'autorizzazione.
  2.  Al  soprintendente  spetta  altresi'  la  facolta'  di ordinare
l'inibizione  o  la  sospensione  di  interventi  relativi  alle cose
indicate  nell'articolo  10,  anche  quando per esse non siano ancora
intervenute  la  verifica  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13.
  3.  L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta
giorni  dalla  ricezione  del medesimo, non e' comunicato, a cura del
soprintendente,   l'avvio   del   procedimento   di   verifica  o  di
dichiarazione.
  4.  In  caso di realizzazione (( di lavori pubblici )) ricadenti in
aree  di  interesse  archeologico,  anche  quando  per esse non siano
intervenute  la  verifica  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, o la
dichiarazione   di   cui  all'articolo  13,  il  soprintendente  puo'
richiedere  l'esecuzione  di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente (( . . . )).