Articolo 38
                        (( Accessibilita' al
                   pubblico dei beni culturali ))
                 oggetto di interventi conservativi

  1.  I  beni  culturali  restaurati o sottoposti ad altri interventi
conservativi  con  il  concorso  totale  o parziale dello Stato nella
spesa,  o  per  i  quali  siano  stati  concessi  contributi in conto
interessi,  sono  resi  accessibili  al  pubblico  secondo  modalita'
fissate,  caso  per  caso,  da  appositi  accordi  o  convenzioni  da
stipularsi  fra  il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della
assunzione  dell'onere  della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della
concessione del contributo ai sensi (( degli articoli 35 e 37 )).
  2.  Gli  accordi  e  le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo  di  apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia
degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni  in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura
del  soprintendente,  (( al comune e alla citta' metropolitana )) nel
cui territorio si trovano gli immobili.