Articolo 50
                     Distacco di beni culturali

  1.  E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed  eseguire  il  distacco  di  affreschi,  stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni,  tabernacoli  ((  ed altri elementi decorativi di edifici
)), esposti o non alla pubblica vista.
  2.  E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed  eseguire  il  distacco  di  stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli  nonche'  la  rimozione di cippi e monumenti, costituenti
vestigia  della  Prima  guerra  mondiale  ai sensi della normativa in
materia.