Articolo 54 
                          Beni inalienabili 
 
  1. Sono inalienabili  i  beni  del  demanio  culturale  di  seguito
indicati: 
    a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; 
    b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali  a  termini  della
normativa all'epoca vigente; 
    c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; 
    d) gli archivi. 
    d-bis)  gli  immobili  dichiarati  di  interesse  particolarmente
importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); 
    d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la  cui
esecuzione non risalga ad oltre  ((settanta))  anni,  se  incluse  in
raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. 
  2. Sono altresi' inalienabili: 
    a) le cose appartenenti ai  soggetti  indicati  all'articolo  10,
comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e  la  cui
esecuzione risalga ad oltre  ((settanta))  anni  ((...)),  fino  alla
conclusione del procedimento di verifica previsto  dall'articolo  12.
Se il procedimento si conclude con esito negativo, le  cose  medesime
sono liberamente alienabili, ai fini del presente  codice,  ai  sensi
dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ; 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62; 
    c)  i  singoli  documenti  appartenenti  ai   soggetti   di   cui
all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed
istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; 
    d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62. 
  3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali. Qualora si tratti di beni o cose  non  in  consegna  al
Ministero, del trasferimento  e'  data  preventiva  comunicazione  al
Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. 
  4. I beni e le  cose  indicati  ai  commi  1  e  2  possono  essere
utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini  previsti
dal Titolo II della presente Parte.