Articolo 65 
                          Uscita definitiva 
 
  1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio  della  Repubblica
dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. 
  2. E' vietata altresi' l'uscita: 
    a)  delle  cose  mobili   appartenenti   ai   soggetti   indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu'  vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre ((settanta)) anni, fino a quando
non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12. 
    b)  dei  beni,  a  chiunque  appartenenti,  che  rientrino  nelle
categorie indicate all'articolo 10, comma  3,  e  che  il  Ministero,
sentito  il  competente  organo  consultivo,  abbia   preventivamente
individuato  e,  per  periodi  temporali  definiti,   abbia   escluso
dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione
alle caratteristiche oggettive, alla provenienza  o  all'appartenenza
dei beni medesimi. 
   3. Fuori dei casi previsti  dai  commi  1  e  2,  e'  soggetta  ad
autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione
e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica: 
    a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino  interesse
culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre ((settanta)) anni ((, il cui valore, fatta eccezione
per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore
ad euro 13.500)); 
    b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati,
che presentino interesse culturale; 
    c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo  11,
comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. 
  ((4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita: 
    a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); 
    b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera  di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per
le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. 
  4-bis. Nei casi di cui al comma  4,  l'interessato  ha  l'onere  di
comprovare  al   competente   ufficio   di   esportazione,   mediante
dichiarazione ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose  da
trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per  le  quali  non  e'
prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e  con  le  modalita'
stabilite  con  decreto  ministeriale.  Il  competente   ufficio   di
esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle
di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  lettera   d-bis),   avvia   il
procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude  entro  sessanta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione)).