Articolo 7-bis
        (( (Espressioni di identita' culturale collettiva) ))

  ((  1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate
dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale  e  per  la  protezione  e la promozione delle diversita'
culturali,  adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il  20  ottobre  2005,  sono  assoggettabili  alle  disposizioni  del
presente   codice   qualora   siano  rappresentate  da  testimonianze
materiali   e   sussistano   i   presupposti   e  le  condizioni  per
l'applicabilita' dell'articolo 10. ))