Articolo 74 
  Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea 
 
   1. L'esportazione al di fuori del territorio  dell'Unione  europea
degli  oggetti  indicati  nell'allegato   A   e'   disciplinata   dal
regolamento CE e dal presente articolo. 
   2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di
esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il  rilascio
delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di  detti
uffici e lo comunica alla  Commissione  europea;  segnala,  altresi',
ogni eventuale modifica dello stesso entro due  mesi  dalla  relativa
effettuazione. 
  3.  La  licenza  di  esportazione  prevista  dall'articolo  2   del
regolamento   CE   e'   rilasciata   dall'ufficio   di   esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione,  ed  e'  valida
per ((un anno)). La  detta  licenza  puo'  essere  rilasciata,  dallo
stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche  non  contestualmente
all'attestato  medesimo,  ma  non  oltre  ((quarantotto))  mesi   dal
rilascio di quest'ultimo. 
  4.  Per  gli  oggetti  indicati  nell'allegato  A,   l'ufficio   di
esportazione  puo'  rilasciare,  a  richiesta,   anche   licenza   di
esportazione temporanea,  alle  condizioni  e  secondo  le  modalita'
stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. 
  5. Le disposizioni della sezione 1-bis del  presente  capo  non  si
applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza
di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione  europea
a norma  dell'articolo  2  del  regolamento  CE,  per  la  durata  di
validita' della licenza medesima.