Articolo 75 
                            Restituzione 
 
   1. Nell'ambito  dell'Unione  europea,  la  restituzione  dei  beni
culturali usciti illecitamente dal territorio  di  uno  Stato  membro
dopo il  31  dicembre  1992  e'  regolata  dalle  disposizioni  della
presente sezione, che recepiscono la ((direttiva UE)). 
  ((2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene  culturale  un
bene che e' stato classificato o definito da uno Stato membro,  prima
o dopo essere illecitamente  uscito  dal  territorio  di  tale  Stato
membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo,  ai
sensi dell'articolo 36 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea.)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2)). 
  4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta  dal  territorio  di  uno
Stato membro in violazione  della  legislazione  di  detto  Stato  in
materia di  protezione  del  patrimonio  culturale  nazionale  o  del
((regolamento CE)), ovvero determinata dal mancato rientro  dei  beni
medesimi alla scadenza  del  termine  fissato  nel  provvedimento  di
autorizzazione alla spedizione temporanea. 
   5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali  sia
stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano  violate  le
prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. 
   6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei  commi
4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.