Articolo 76 
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati  membri  dell'Unione
                               europea 
 
  1. L'autorita' centrale prevista ((dall'articolo 4 della  direttiva
UE)) e', per l'Italia, il Ministero.  Esso  si  avvale,  per  i  vari
compiti  indicati  nella  direttiva,  dei  suoi  organi  centrali   e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri  Ministeri,  degli
altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri  enti  pubblici
territoriali. 
  2. Per  il  ritrovamento  e  la  restituzione  dei  beni  culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea,
il Ministero: 
    a) assicura la propria collaborazione alle  autorita'  competenti
degli altri Stati membri; 
    b) fa eseguire  sul  territorio  nazionale  ricerche  volte  alla
localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo  possieda  o
comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato
richiedente,  corredata  da  ogni  notizia  e  documento  utili   per
agevolare le indagini, con particolare riguardo  alla  localizzazione
del bene; 
    c) notifica agli Stati membri  interessati  il  ritrovamento  nel
territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da  uno  Stato
membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; 
    d) agevola le operazioni che lo Stato membro  interessato  esegue
per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui  alla
lettera  c),  la  sussistenza  dei  presupposti  e  delle  condizioni
indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano  effettuate
((entro sei mesi)) dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia
eseguita  entro  il  prescritto  termine,  non  sono  applicabili  le
disposizioni contenute nella lettera e); 
    e) dispone, ove necessario,  la  rimozione  del  bene  e  la  sua
temporanea custodia  presso  istituti  pubblici  nonche'  ogni  altra
misura necessaria per assicurarne la conservazione  ed  impedirne  la
sottrazione alla procedura di restituzione; 
    f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato  richiedente  e
possessore  o  detentore  a  qualsiasi  titolo  del  bene,  di   ogni
controversia concernente la restituzione. A tal  fine,  tenuto  conto
della qualita' dei soggetti e della natura  del  bene,  il  Ministero
puo' proporre allo Stato  richiedente  e  ai  soggetti  possessori  o
detentori la definizione della controversia  mediante  arbitrato,  da
svolgersi  secondo  la  legislazione  italiana,  e  raccogliere,  per
l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. 
  ((2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare  e  consultarsi
con gli altri Stati membri  e  per  diffondere  tutte  le  pertinenti
informazioni correlate a casi relative ai  beni  culturali  rubati  o
usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del
sistema  d'informazione  del  mercato  interno,  di  seguito   «IMI»,
stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente  adattato
per i beni culturali.))