Articolo 78 
         Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione 
 
   1. L'azione di restituzione e'  promossa  nel  termine  perentorio
((di  tre  anni))  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   ((l'Autorita'
centrale))  richiedente  ha  avuto  conoscenza  che  il  bene  uscito
illecitamente si trova in un determinato luogo e ne  ha  identificato
il possessore o detentore a qualsiasi titolo. 
   2. L'azione di restituzione si prescrive in  ogni  caso  entro  il
termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del  bene  dal
territorio dello Stato richiedente. 
   3.  L'azione  di  restituzione  non  si  prescrive  per   i   beni
((appartenenti a collezioni  pubbliche  museali,  archivi,  fondi  di
conservazione di biblioteche e  istituzioni  ecclesiastiche  o  altre
istituzioni religiose)).