Articolo 9-bis. 
((  (Professionisti  competenti  ad  eseguire  interventi  sui   beni
                           culturali). )) 
 
   ((1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte
salve  le  competenze  degli   operatori   delle   professioni   gia'
regolamentate, gli  interventi  operativi  di  tutela,  protezione  e
conservazione  dei  beni  culturali  nonche'  quelli  relativi   alla
valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e
II della parte  seconda  del  presente  codice,  sono  affidati  alla
responsabilita' e all'attuazione, secondo le  rispettive  competenze,
di   archeologi,   archivisti,   bibliotecari,   demoetnoantropologi,
antropologi fisici, restauratori di beni  culturali  e  collaboratori
restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e
tecnologia applicate  ai  beni  culturali  e  storici  dell'arte,  in
possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale)).