(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354 
 
   All'articolo 1: 
   dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di cui
al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi"; 
   il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
   "2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
c), e' autorizzata la spesa di  35.957  euro  a  decorrere  dall'anno
2004. 
   2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettera d), e'  autorizzata  la  spesa  di  9.387  euro  a  decorrere
dall'anno 2004". 
   Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
   "Art. 1-bis. - (Modifica dell'articolo 19 del decreto  legislativo
30 luglio  1999,  n.  300).  -  1.  Fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo  13  del  decreto-legge  12  giugno   2001,   n.   217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,  in
ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  o   con   i   singoli   Ministri,   nonche'
dall'articolo  5  del  decreto-legge  11  novembre  2002,   n.   251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n.  1,  a
far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 19. - (Magistrati). - 1. II numero  massimo  dei  magistrati
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati  al
Ministero non deve superare le 65 unita'"". 
   All'articolo 2: 
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, le parole:  "cinque  anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"sette anni"". 
   All'articolo 3: 
   al comma 1, capoverso "Art. 132", comma  1,  le  parole:  "i  dati
relativi al traffico sono conservati dal fornitore per  trenta  mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "i dati relativi al traffico 
telefonico sono conservati 
   dal fornitore per ventiquattro mesi"; 
   al comma 1, capoverso "Art. 132", comma  2,  dopo  le  parole:  "i
dati" sono inserite le seguenti: "relativi al traffico telefonico"  e
le parole: "trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per
finalita' di accertamento e repressione dei delitti" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "ventiquattro  mesi  per  esclusive  finalita'   di
accertamento e repressione dei delitti"; 
   al  comma  1,  capoverso  "Art.  132",   comma   3,   le   parole:
"dell'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza" sono  sostituite
dalle seguenti: "del giudice su istanza del pubblico ministero  o"  e
sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferme restando le condizioni di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante"; 
   al comma 1, capoverso "Art. 132", il comma  4  e'  sostituito  dal
seguente: 
   "4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1,  il  giudice
autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato,  se  ritiene
che sussistano sufficienti indizi dei  delitti  di  cui  all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei
delitti in danno di sistemi informatici o telematici"; 
   al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 5, l'alinea e'  sostituito
dal seguente: "5. II trattamento dei dati per le finalita' di cui  ai
commi 1  e  2  e'  effettuato  nel  rispetto  delle  misure  e  degli
accorgimenti  a  garanzia  dell'interessato   prescritti   ai   sensi
dell'articolo 17, volti anche a:"; 
   al comma 1, capoverso "Art. 132", comma 5,  alla  lettera  c),  le
parole:  "di  accesso  ai"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "di
trattamento  dei"  e  le  parole:  "l'accesso  sia  consentito"  sono
sostituite dalle seguenti: "l'utilizzazione dei dati sia consentita"; 
   al comma 1, capoverso "Art. 132", il comma 6 e' soppresso. 
   All'articolo 4: 
   al comma 1, le parole: "Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la
conservazione del traffico si osserva il termine  della  prescrizione
di cui all'articolo 4, comma 2, del  decreto  legislativo  13  maggio
1998, n. 171 " sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data in cui
divengono efficaci le misure e gli' accorgimenti prescritti ai  sensi
dell'articolo  132,  comma  5,  per  la  conservazione  del  traffico
telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2,  del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171". 
   L'articolo 5 e' soppresso. 
   Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
   "Art. 6-bis. -,(Posizioni vicarie  nelle  giurisdizioni  superiori
ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato). -
1. Nell'ordinamento della  magistratura  ordinaria  e'  istituito  il
posto di Procuratore generale aggiunto presso  la  Corte  suprema  di
cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso
l'incremento retributivo di cui  al  presente  comma,  a  quello  del
Presidente aggiunto della stessa Corte. E' contestualmente  soppresso
un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di  cassazione.
La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n.  71,  e  successive
modificazioni, e' conformemente modificata. Il  Procuratore  generale
aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei  casi
di assenza o impedimento, il Procuratore generale  presso  la  stessa
Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore  generale
presso la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto  un  incremento
retributivo pari alla  meta'  della  differenza  tra  il  trattamento
economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema  di
cassazione e quello previsto per il  Primo  Presidente  della  stessa
Corte. 
   2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa e' istituito
il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato  a
ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo
di cui al presente comma, a  quello  del  Presidente  aggiunto  della
Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unita'
nella dotazione organica complessiva.  La  tabella  A  allegata  alla
legge  27  aprile  1982,  n.  186,  e  successive  modificazioni,  e'
conformemente modificata. II Presidente  aggiunto  del  Consiglio  di
Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione  del
Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza  o  impedimento,
il Presidente del Consiglio  di  Stato  e  lo  coadiuva  nei  compiti
affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato e' riconosciuto  un
incremento retributivo  pari  alla  meta'  della  differenza  tra  il
trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte
suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della
stessa Corte. 
   3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il
posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni
effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della
Corte suprema di cassazione, nonche' il posto di Procuratore generale
aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni  effetto  giuridico
ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. 
Il Presidente aggiunto della Corte dei conti,  oltre  a  svolgere  le
funzioni  di  presidente  di  una  sezione  della  Corte  dei  conti,
sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il  Presidente  della
Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore
generale aggiunto della Corte dei  conti  sostituisce,  nei  casi  di
assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei  conti
e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi
due posti di presidente di sezione  della  Corte  dei  conti  di  cui
all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre  1993,  n.
453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio  1994,  n.
19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla  legge  20
dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e'  conformemente
modificata. Al Presidente della Corte dei conti  e'  riconosciuto  un
incremento retributivo  pari  alla  meta'  della  differenza  tra  il
trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte
suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della
stessa Corte. II  Procuratore  generale  della  Corte  dei  conti  e'
parificato a  ogni  effetto  giuridico  ed  economico  al  Presidente
aggiunto della Corte dei conti. 
   4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato  e'  istituito  il
posto di  Avvocato  generale  aggiunto,  parificato  a  ogni  effetto
giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto  della  Corte
suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di  vice
avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 
103,  e  successive  modificazioni,  e'   conformemente   modificata.
L'Avvocato generale aggiunto  sostituisce,  nei  casi  di  assenza  o
impedimento, l'Avvocato  generale  dello  Stato  e  lo  coadiuva  nei
compiti   affidatigli.   All'Avvocato   generale   dello   Stato   e'
riconosciuto  un  incremento  retributivo  pari  alla   meta'   della
differenza tra il trattamento economico previsto  per  il  Presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto  per  il
Primo Presidente della stessa Corte. 
   5. Per l'attuazione delle disposizioni dei  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di 614.120  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  relativo  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  come
determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003,  n.
350". 
   All'articolo 8: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "l. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6
del presente decreto e' autorizzata la spesa complessiva  di  745.344
euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia".