Art. 10. Durata in carica e scioglimento del Comitato 1. I membri del Comitato entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena emanato il decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge. 2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge, il Comitato resta in carica fino alla prima riunione del successivo, limitandosi dopo la scadenza del quinquennio al compimento degli atti urgenti e improrogabili. 3. Il quinquennio di cui all'articolo 8, comma 1, della legge, decorre dalla data stabilita per le votazioni. 4. Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e' nominato un Commissario straordinario che resta in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato. Entro quindici giorni, la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata dal presidente che cessa dalla carica al Commissario straordinario. Della consegna e' redatto un verbale di consistenza.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «3. Con decreto dell'autorita' consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto». - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «Art. 25 (Disposizione transitoria). - 1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della meta', esso e' sciolto dall'autorita' consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorita' consolare propone, altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato».