Art. 10.
            Durata in carica e scioglimento del Comitato
  1. I   membri   del  Comitato  entrano  in  carica  all'atto  della
proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena emanato il
decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge.
  2. Fatto  salvo  quanto  stabilito dall'articolo 25 della legge, il
Comitato  resta  in  carica  fino alla prima riunione del successivo,
limitandosi dopo la scadenza del quinquennio al compimento degli atti
urgenti e improrogabili.
  3. Il  quinquennio  di  cui  all'articolo  8, comma 1, della legge,
decorre dalla data stabilita per le votazioni.
  4.  Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all'articolo
8,  comma 4, della legge e' nominato un Commissario straordinario che
resta in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato.
Entro  quindici  giorni, la documentazione contabile e amministrativa
e'  consegnata  dal  presidente che cessa dalla carica al Commissario
straordinario. Della consegna e' redatto un verbale di consistenza.
 
          Note all'art. 10:
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «3.    Con   decreto   dell'autorita'   consolare,   su
          indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti,
          dimissionari   o  decaduti  sono  sostituiti  con  i  primi
          candidati  non  eletti  della  lista  cui  appartengono. La
          mancata  partecipazione  immotivata  ai lavori del Comitato
          per  tre  sedute  consecutive  comporta  la decadenza dalla
          carica.  E',  altresi', motivo di decadenza dalla carica di
          membro  del Comitato il trasferimento della residenza dalla
          circoscrizione consolare in cui era stato eletto».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della  legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «Art.  25  (Disposizione  transitoria). - 1. I Comitati
          istituiti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge  restano  in carica fino all'indizione delle elezioni
          successive  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge
          stessa».
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «4.  Quando il numero dei membri del Comitato si riduce
          a   meno   della  meta',  esso  e'  sciolto  dall'autorita'
          consolare,  che indice nuove elezioni da svolgere entro sei
          mesi  dalla  data  di  scioglimento.  L'autorita' consolare
          propone, altresi', lo scioglimento del Comitato quando esso
          rinvia  cinque  sedute  consecutive per mancanza del numero
          legale,  oppure  quando, per gravi motivi o per sostanziale
          modifica della circoscrizione, non e' in grado di garantire
          un  regolare  espletamento  delle  sue funzioni. Sulla base
          della  proposta dell'autorita' consolare, il Ministro degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani
          nel  mondo,  sentito  il  comitato  di presidenza del CGIE,
          dispone con decreto lo scioglimento del Comitato».