Art. 11. Elenco aggiornato 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i termini per l'iscrizione nell'elenco aggiornato sono definiti dall'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. 2. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalita' diverse dalla determinazione della consistenza delle comunita' italiane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, della legge e dalla predisposizione delle liste elettorali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 15, comma 4, della legge, e dallo svolgimento della relativa campagna elettorale. 3. L'autorita' consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero puo' fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente per le finalita' politico-elettorali stabilite dalla legge. 4. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero degli affari esteri, gli uffici consolari, il Ministero dell'interno e i Comuni.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «2. L'elenco di cui al comma 1 e' reso pubblico con modalita' definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco». - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104: «4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari. 5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonche' i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero. 6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano gia' provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonche' alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine e' fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate. 7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286: «1. Il Comitato e' composto da dodici membri per le comunita' fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da piu' di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunita' e' quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459». - Per il testo dell'art. 15, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «1. Ai fini del presente codice si intende per: a) - e) (Omissis); f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza».