Art. 11.
                          Elenco aggiornato
  1.  Ai  sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i termini per
l'iscrizione  nell'elenco  aggiornato  sono definiti dall'articolo 5,
commi  4,  5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
  2. Sono  vietate  la  comunicazione  e  la  diffusione dei dati per
finalita'   diverse  dalla  determinazione  della  consistenza  delle
comunita' italiane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo
5,   comma  1,  della  legge  e  dalla  predisposizione  delle  liste
elettorali  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma  2,  dell'articolo 13,
comma 1,   e   dell'articolo  15,  comma  4,  della  legge,  e  dallo
svolgimento della relativa campagna elettorale.
  3. L'autorita'  consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare
l'elenco  degli  aventi  diritto  al  voto, ovvero puo' fornirne essa
stessa  copia  su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo
Stato,  esclusivamente per le finalita' politico-elettorali stabilite
dalla legge.
  4.  Sono  titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo
4,  comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati
personali,  di  cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
Ministero  degli  affari  esteri,  gli uffici consolari, il Ministero
dell'interno e i Comuni.
 
          Note all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 13, comma 2, della
          legge 23 ottobre 2003, n. 286:
              «2.  L'elenco  di  cui  al comma 1 e' reso pubblico con
          modalita'  definite  dal  regolamento  di attuazione di cui
          all'art.  26.  Con  lo  stesso  regolamento sono definiti i
          termini per l'iscrizione nel predetto elenco».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7,
          del  decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,
          n. 104:
              «4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato,
          i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a
          confrontare  in  via  informatica  i  dati  contenuti nelle
          anagrafi  degli  italiani  residenti  all'estero con quelli
          degli schedari consolari.
              5.  In  base  alle  risultanze  del confronto di cui al
          comma  4,  il  Ministero  dell'interno provvede ad inserire
          nell'elenco  aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti
          contemporaneamente   sia   nelle  anagrafi  degli  italiani
          residenti  all'estero sia negli schedari consolari, nonche'
          i  nominativi  di  coloro  che  sono  iscritti  solo  nelle
          anagrafi degli italiani residenti all'estero.
              6.  Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei
          nominativi    contenuti   esclusivamente   negli   schedari
          consolari,  gli  uffici  consolari, ove non vi abbiano gia'
          provveduto   prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  inviano tempestivamente ai comuni interessati
          la  documentazione  prevista dalla normativa vigente per la
          trascrizione  degli atti di stato civile e per l'iscrizione
          nelle   anagrafi   degli   italiani  residenti  all'estero,
          provvedendo  a  completarla,  ove  necessario, entro trenta
          giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune.
          Entro  sessanta  giorni dalla ricezione degli atti di stato
          civile  degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono
          alla  trascrizione  degli  atti  nonche'  alla  conseguente
          iscrizione  degli interessati nelle anagrafi degli italiani
          residenti   all'estero   ed   all'inserimento   nell'elenco
          aggiornato.  Qualora  non  debba  essere  effettuata alcuna
          preventiva  trascrizione  di  atti  di  stato  civile, tale
          ultimo termine e' fissato in trenta giorni dalla ricezione,
          da  parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini
          della iscrizione nelle anagrafi citate.
              7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli
          italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari,
          dei  soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita,
          il  Ministero  dell'interno  assume  i  dati  relativi alla
          residenza   e   all'indirizzo   risultanti  negli  schedari
          consolari».
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286:
              «1.  Il  Comitato  e'  composto da dodici membri per le
          comunita'  fino  a 100.000 cittadini italiani e da diciotto
          membri  per  quelle  composte  da piu' di 100.000 cittadini
          italiani.  Ai  fini  della  determinazione  del  numero dei
          membri, la consistenza delle comunita' e' quella risultante
          alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni,
          sulla  base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma
          1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».
              -  Per  il  testo  dell'art.  15,  comma 4, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f),
          del  codice in materia di protezione dei dati personali, di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              «1. Ai fini del presente codice si intende per:
                a) - e) (Omissis);
                f) «titolare»,   la   persona   fisica,   la  persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,   associazione  od  organismo  cui  competono,  anche
          unitamente  ad  altro titolare, le decisioni in ordine alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e  agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
          sicurezza».