Art. 12.
          Determinazione del numero dei membri del Comitato
  1. Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il
Ministero dell'interno comunica al Ministero degli affari esteri e al
Ministro  per gli italiani nel mondo il numero dei cittadini italiani
residenti nelle singole circoscrizioni consolari, sulla base dei dati
dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
  2. Se l'indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell'articolo
15,  comma  1,  della  legge, viene a cadere nell'anno antecedente la
data  stabilita per le votazioni, la comunicazione di cui al comma 1,
riferita  ai  dati  piu'  recenti dell'elenco aggiornato, e' resa non
oltre  il  ventesimo giorno successivo all'arrivo della richiesta del
Ministero degli affari esteri.
 
          Nota all'art. 12:
              -  Per  il  testo  dell'art.  15,  comma 1, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.