Art. 12. Determinazione del numero dei membri del Comitato 1. Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il Ministero dell'interno comunica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole circoscrizioni consolari, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Se l'indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge, viene a cadere nell'anno antecedente la data stabilita per le votazioni, la comunicazione di cui al comma 1, riferita ai dati piu' recenti dell'elenco aggiornato, e' resa non oltre il ventesimo giorno successivo all'arrivo della richiesta del Ministero degli affari esteri.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.