Art. 13.
                      Indizione delle elezioni
                e istituzione dell'ufficio elettorale
  1.  Entro  il decimo giorno successivo alla data di indizione delle
elezioni,  il  Ministero  dell'interno comunica in via informatica al
Ministero  degli  affari  esteri  e  al Ministro per gli italiani nel
mondo   l'elenco   degli   aventi  diritto  al  voto,  ripartito  per
circoscrizione   consolare,   con   l'indicazione,   ove  risultante,
dell'assenza  del  requisito della residenza da almeno sei mesi nella
circoscrizione  consolare,  ai fini della successiva distribuzione in
via  informatica  agli  uffici consolari per gli adempimenti previsti
dalla legge e dal presente regolamento.
  2.  Le  elezioni  del  Comitato  sono  indette con decreto del capo
dell'ufficio  consolare  ai  sensi  dell'articolo 15,  comma 1, della
legge.
  3.  Il  decreto  di  cui al comma 2 indica il numero dei membri del
Comitato da eleggere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge,
sulla  base  dei  dati  di cui all'articolo 12, comma 1, del presente
regolamento.
  4.  Il  decreto di cui al comma 2 indica il giorno stabilito per le
votazioni e il giorno della prima seduta del Comitato.
  5. Con il decreto di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare
istituisce  l'ufficio  elettorale  di  cui  all'articolo 16, comma 1,
della legge. L'ufficio elettorale e' presieduto dal capo dell'ufficio
consolare, o da un suo rappresentante, ed e' composto da almeno altri
due   membri   di   cittadinanza  italiana,  dipendenti  dell'ufficio
consolare, ove possibile di ruolo.
  6.  L'ufficio  consolare  espone  le liste dei candidati nei propri
locali accessibili al pubblico.
  7. L'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione
rivolti  alle  comunita' italiane all'estero le liste dei candidati e
adotta  iniziative  per  promuovere la piu' ampia comunicazione e per
consentire  ai  candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi
per  la  diffusione  di messaggi politici elettorali in condizione di
parita'   tra   loro.  L'ufficio  consolare  invita  gli  editori  di
quotidiani e periodici e i responsabili di emittenti radio-televisive
che  ricevono  contributi  da  parte  dello  Stato  a  consentire  ai
candidati  e  alle  forze  politiche  l'accesso  agli  spazi  per  la
diffusione  di  messaggi politici elettorali in condizioni di parita'
tra loro.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per  il  testo  dell'art.  16,  comma 1, della legge
          23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.