Art. 14.
               Presentazione delle liste dei candidati
  1.   Ai   sensi   dell'articolo   15,  comma  3,  della  legge,  le
dichiarazioni  di  presentazione  delle  liste  dei candidati possono
essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il
cognome,  il  nome,  il  luogo e la data di nascita, nonche' la firma
autenticata.  Gli  atti separati di raccolta delle firme riportano il
contrassegno di lista, nonche' tutti i nominativi dei candidati.
  2.  Le  liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al
numero  dei  membri del Comitato da eleggere e non superiore a sedici
per  i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati
composti  da  diciotto  membri.  Di  ogni  candidato  e'  indicato il
cognome,  il  nome,  il luogo e la data di nascita, nonche' un numero
progressivo assegnato dal presentatore della lista.
  3. Assieme alle liste dei candidati sono presentate:
    a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della
candidatura di ciascun candidato;
    b) la  designazione  di  un  rappresentante  effettivo  e  di uno
supplente  per  il  comitato  elettorale  circoscrizionale,  ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, della legge.
  4.  Ogni  lista,  munita  di  proprio  contrassegno, e' presentata,
corredata  della prescritta documentazione, da uno dei candidati o da
uno  dei  sottoscrittori all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio,
dal  ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione
delle elezioni. Il presentatore dichiara il proprio domicilio ai fini
delle successive notificazioni.
  5.  Il  presidente  dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli
atti  presentati,  indicando  giorno  e  ora  della  presentazione  e
provvede  a  trasmetterli  al  comitato  elettorale circoscrizionale,
appena  questo  e' costituito, unitamente al verbale delle operazioni
compiute.
  6.  Le  designazioni di cui al comma 3, lettera b), sono comunicate
al capo dell'ufficio consolare.
  7.  L'ufficio  consolare  provvede alle autenticazioni delle firme,
apposte  nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti,
richieste dalla legge e dal presente regolamento.
  8.  A  decorrere  dal  quindicesimo  giorno successivo alla data di
indizione  delle  elezioni  l'ufficio consolare provvede al rilascio,
nel  termine  improrogabile  di ventiquattro ore dalla richiesta, dei
certificati,  anche  collettivi,  che  attestano  l'iscrizione  degli
elettori  nelle liste elettorali della relativa circoscrizione, sulla
base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.
 
          Nota all'art. 14:
              -  Per  il testo dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16,
          comma  4,  della  legge  23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia
          alla nota all'art. 28.