Art. 14. Presentazione delle liste dei candidati 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' la firma autenticata. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonche' tutti i nominativi dei candidati. 2. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri. Di ogni candidato e' indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' un numero progressivo assegnato dal presentatore della lista. 3. Assieme alle liste dei candidati sono presentate: a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato; b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge. 4. Ogni lista, munita di proprio contrassegno, e' presentata, corredata della prescritta documentazione, da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Il presentatore dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni. 5. Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale, appena questo e' costituito, unitamente al verbale delle operazioni compiute. 6. Le designazioni di cui al comma 3, lettera b), sono comunicate al capo dell'ufficio consolare. 7. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal presente regolamento. 8. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni l'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.