Art. 15. Comitato elettorale circoscrizionale 1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il capo dell'ufficio consolare richiede alle associazioni degli emigrati italiani che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni un elenco di propri rappresentanti, designati nell'osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circoscrizionale. Entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, le associazioni degli emigrati italiani comunicano, anche collettivamente, all'ufficio consolare tale elenco. 2. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, con decreto del capo dell'ufficio consolare e' costituito il comitato elettorale circoscrizionale, composto da: a) i rappresentanti designati dai presentatori delle liste di candidati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b); b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a centomila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato e non superiore a dodici nelle altre circoscrizioni. 3. Se il numero dei rappresentanti designati dalle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1 supera i limiti di cui al comma 2, lettera b), i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani sono scelti mediante sorteggio tra i designati.