Art. 15.
                Comitato elettorale circoscrizionale
  1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge, entro il decimo
giorno  successivo  alla  data  di  indizione delle elezioni, il capo
dell'ufficio  consolare  richiede  alle  associazioni  degli emigrati
italiani  che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque
anni  un  elenco  di propri rappresentanti, designati nell'osservanza
dei  rispettivi  statuti,  ai fini della loro inclusione nel comitato
elettorale  circoscrizionale. Entro il secondo giorno successivo alla
scadenza  del  termine stabilito per la presentazione delle liste, le
associazioni    degli    emigrati    italiani    comunicano,    anche
collettivamente, all'ufficio consolare tale elenco.
  2.  Entro  il  quinto  giorno  successivo alla scadenza del termine
stabilito  per  la  presentazione  delle  liste, con decreto del capo
dell'ufficio   consolare   e'   costituito   il  comitato  elettorale
circoscrizionale, composto da:
    a) i  rappresentanti  designati  dai  presentatori delle liste di
candidati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b);
    b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani di
cui al comma 1, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in
cui   risiedono   fino   a   centomila  cittadini  italiani  iscritti
nell'elenco   aggiornato   e  non  superiore  a  dodici  nelle  altre
circoscrizioni.
  3. Se  il  numero  dei  rappresentanti designati dalle associazioni
degli  emigrati  italiani di cui al comma 1 supera i limiti di cui al
comma  2,  lettera  b),  i  rappresentanti  delle  associazioni degli
emigrati italiani sono scelti mediante sorteggio tra i designati.