Art. 16.
                       Ammissione delle liste
  1.  Entro  il  decimo  giorno  successivo alla scadenza del termine
stabilito  per  la  presentazione delle liste, il comitato elettorale
circoscrizionale:
    a)  verifica  se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto
di  elettori  residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole
non valide se non corrispondono a questa condizione;
    b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste,
se  questi  sono  identici  o  confondibili  con quelli presentati in
precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
    c) riduce  al  limite prescritto le liste formate da un numero di
candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri
e  a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando
gli ultimi nomi;
    d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la
dichiarazione di accettazione della candidatura;
    e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in
piu' liste;
    f) cancella  dalle  liste  i  nomi  dei candidati che, nel giorno
stabilito   per   le   votazioni,  non  hanno  l'eta'  richiesta  per
l'elettorato passivo;
    g) cancella  dalle  liste  i  nomi  dei  candidati  che  non sono
residenti nella circoscrizione consolare;
    h) verifica  se  le  liste  sono  formate,  anche a seguito delle
operazioni  di  cui  alle  lettere  d),  e), f) e g), da un numero di
candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e
in caso contrario ne dichiara la non ammissibilita';
    i) assegna  definitivamente  un  numero  ai  singoli candidati di
ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
    l) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo
l'ordine di presentazione.