Art. 16. Ammissione delle liste 1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, il comitato elettorale circoscrizionale: a) verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione; b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito; c) riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi; d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura; e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in piu' liste; f) cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'eta' richiesta per l'elettorato passivo; g) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella circoscrizione consolare; h) verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilita'; i) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; l) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.